Traduzione ufficiale dal russo. Mostra originale

Sulle regole dell'Ordine

Capitolo 6 dell'opera «Dalla storia dei Cavalieri del Tempio».
Preparato dal Nobile + Fratello Wolfgang AKUNOV

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I delitti (furto, omicidio, sedizione, fuga, bestemmia, viltà di fronte al nemico, la comunicazione delle deliberazioni del Capitolo a un «fratello» non ammesso a prender parte alle sedute del Capitolo, simonia e sodomia) erano puniti con l'espulsione dall'Ordine del Tempio, mentre le colpe meno gravi (disobbedienza ai superiori, calunnia contro un «fratello», offesa di fatto a un «fratello» o a un altro cristiano, consuetudine con donne venali, rifiuto di cibo e di bevanda a un «fratello») erano punite con la privazione temporanea del diritto di portare l'abito dell'Ordine. L'espulsione dall'Ordine del Tempio significava per l'espulso la perdita del proprio mezzo di sussistenza, giacché, entrando nell'Ordine, il templare vi conferiva tutti i suoi beni, che non gli venivano più restituiti.

Chi era privato del mantello dell'Ordine era tenuto a faticare insieme con gli schiavi, a mangiare sulla nuda terra e a non osare toccare le armi. Anche dopo che il mantello dell'Ordine gli era stato restituito, non poteva mai più conseguire nell'Ordine del Tempio l'ufficio più alto né rendere testimonianza contro alcuno dei «fratelli» dell'Ordine.

Ogni uomo che desiderasse entrare nell'Ordine dei Templari come membro a pieno titolo («del manto bianco») doveva godere di ottima salute, essere nato da matrimonio legittimo e da stirpe cavalleresca. Doveva inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. non essere coniugato,
  2. non essere scomunicato dalla Chiesa,
  3. non essere vincolato da giuramento ad alcun altro Ordine religioso, e
  4. non cercare l'ammissione nell'Ordine del Tempio per mezzo di promesse o doni.

Prima della solenne ammissione nell'Ordine del Tempio del candidato che avesse compiuto con frutto l'anno di prova preliminare (di obbedienza, ossia di noviziato), 2 «fratelli cavalieri» lo conducevano in una stanza particolare presso la chiesa dell'Ordine per un colloquio sulla serietà delle sue intenzioni e sulla gravosità di quei doveri che si proponeva di assumere. Se, nonostante tutto, il candidato restava fermo nella sua decisione, allora, con il permesso del Capitolo, veniva introdotto nella chiesa, prestava giuramento sul Santo Evangelo e, con l'osservanza di solenni cerimonie, veniva rivestito del bianco mantello dell'Ordine.

Era severissimamente vietato uscire di propria volontà dall'Ordine del Tempio. Se un templare uscito dall'Ordine dei Templari avesse voluto tornarvi di nuovo, doveva, con qualsiasi tempo e a capo scoperto, stare all'ingresso della «Casa dell'Ordine» («il Tempio») e, piegando il ginocchio davanti a ogni templare che entrava e usciva, implorare con lacrime il perdono.

Trascorso un certo tempo, l'Elemosiniere offriva al penitente reietto di ristorarsi con cibo e bevanda e riferiva al Capitolo che il «fratello» apostata supplicava che si usasse misericordia e lo si riammettesse nell'Ordine del Tempio. In caso di assenso del Capitolo, il supplicante penitente, nudo fino alla cintola (o, per dirla con il linguaggio militare moderno, «a torso nudo») e con una corda di canapa («cordiglio») intorno al collo, compariva dinanzi all'assemblea del Capitolo, in ginocchio e con lacrime di contrizione di cuore supplicava l'ammissione e dichiarava la propria prontezza a subire la pena più severa. Se poi, nel termine stabilito, portava «frutto degno di penitenza», il Capitolo gli restituiva il suo antico abito dell'Ordine.

Come già si è detto sopra, il Gran Maestro dei Templari prendeva le decisioni importanti non da solo, ma soltanto dopo essersi consigliato con il «Capitolo Generale» (nei casi particolarmente urgenti, con il Convento di Gerusalemme, ossia con l'assemblea generale di tutti i Templari che prestavano servizio a Gerusalemme), e solo con il loro consenso poteva dichiarare la guerra, concludere la pace, compiere operazioni commerciali e simili.

Il Capitolo Generale era composto dai più alti ufficiali di tutte le regioni dell'Ordine e dai più esperti «fratelli cavalieri», convocati al consiglio dal Gran Maestro. Questo Capitolo era convocato soltanto in casi particolarmente importanti, a motivo delle spese straordinarie che esso comportava. Le questioni dell'Ordine riguardanti una singola provincia erano discusse nella seduta del capitolo provinciale sotto la presidenza del precettore di quella provincia.

[leggi il capitolo seguente, «Sul carisma dei Templari»]

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